In questo articolo analizziamo l’iter procedimentale con cui il Comune di Modugno ha affidato, ad un avvocato esterno, la sua rappresentanza legale nell’ambito di un procedimento penale. Più specificatamente, verificheremo se la suddetta procedura di affidamento all’Avvocato La Pesa, sia stata condotta in conformità alle vigenti norme regolamentari previste.
I documenti oggetto di approfondimento sono i seguenti:
- deliberazione di Giunta n. 103 dell’11/09/2020;
- determinazione del Responsabile del Servizio “Affari Generali” n. 1126 del 21/10/2020;
- Regolamento per la “Gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni“.
La Giunta comunale, al punto n. 2 della delibera n. 103/2020 disponeva di “dare atto che la rappresentanza e difesa dell’Ente nel predetto giudizio dovrà essere affidato all’avvocato dell’Ente o, in subordine, nel caso in cui la stessa dovesse dichiararsi incompatibile o documenti un sovraccarico di lavoro, il patrocinio sarà affidato ad un legale esterno scelto tra i legali iscritti all’elenco comunale, nella sezione penale e ambientale con l’applicazione delle regole previste dal Regolamento per la gestione del contenzioso e per l’affidamento degli incarichi agli avvocati esterni“.
Il rinvio alle norme del vigente Regolamento era, pertanto, un passaggio obbligato nell’ipotesi in cui il Comune di Modugno avesse optato per l’affidamento esterno della rappresentanza in giudizio.
Cosa prevede, dunque, l’art. 8 dello stesso regolamento?
In primis, l’individuazione mediante sorteggio di “una terna di professionisti” per materia giuridica; successivamente, l’incarico professionale “sarà affidato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione” ad uno dei sorteggiati, tenuto conto di diversi criteri tra i quali, l’esperienza maturata, l’offerta economica ed in subordine la “rotazione degli incarichi tra i professionisti iscritti all’elenco“.
Ci chiediamo: nell’individuazione dell’Avvocato La Pesa è stato seguito l’iter regolamentare previsto? La risposta da dare é negativa, in virtù del successivo comma 7 del predetto articolo 8, il quale consente di derogare alle modalità appena indicate, nei seguenti casi:
– urgenza non imputabile all’Ente;
– connessione di procedimenti, o successione di gradi di giudizio per i quali l’incarico di patrocinio è affidato, in via preferenziale, al professionista già individuato per la causa principale.
Ci domandiamo ancora: il caso di specie, rientra nelle casistiche previste dal succitato comma? L’affidamento della rappresentanza in giudizio del Comune di Modugno all’Avvocato La Pesa, bypassando la normale procedura prevista dall’articolo 8 del Regolamento, é stata determinata da una situazione di “urgenza non imputabile all’Ente“?
A tal fine, riflettiamo sulla scansione temporale degli atti.
Il 4 agosto 2020 il Comune riceve la notifica della citazione in giudizio prevista per il successivo 3 novembre. L’11 settembre la Giunta Comunale delibera la costituzione di parte civile e, infine, il 21 ottobre il Responsabile del Servizio “Affari Generali” determina il conferimento dell’incarico esterno all’Avv. La Pesa.
Riteniamo, ragionevolmente, di non poter individuare alcun motivo di urgenza per causa non imputabile all’Ente.
Trattasi, quindi, di un procedimento connesso ad altri o, comunque, successivo rispetto alla causa principale? Per fornire una risposta al quesito, analizziamo quanto comunicato dal legale dell’Ente con nota prot. n. 38132 del 01/09/2020.
Si supporta l’affidamento diretto all’Avvocato La Pesa, dalla circostanza che questi abbia “ottenuto ottimi risultati nella difesa dell’Ente sia in sede penale che amministrativa“.
Con successiva nota del 19/10/2020 l’Avvocatura sottolinea come “(…) tutti i procedimenti di materia ambientale, nei confronti dei medesimi soggetti, sia in sede civile, penale e amministrativa, sono stati patrocinati dall’avv. La Pesa“.
Dunque, dal tenore letterale di quanto appena riportato, non apparirebbe verificata la sussistenza dell’ipotesi di deroga alla procedura di affidamento dell’incarico di rappresentanza legale dell’Ente ad un soggetto esterno, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento in materia. Infatti, in relazione alla citazione in giudizio de quo dinanzi al Tribunale di Bari, non parrebbe configurarsi la fattispecie di “connessione di procedimenti, o successione di gradi di giudizio per i quali l’incarico di patrocinio è affidato, in via preferenziale, al professionista già individuato per la causa principale“.
Allora, se così fosse, ci chiediamo: in virtù di quali motivazioni l’11/09/2020 é stato individuato, per l’ennesima volta, l’Avvocato La Pesa? I beninformati raccontano di un suo stretto legame con noti esponenti di primo piano della politica modugnese anche in virtù di una sua non celata affiliazione a conventicole libero-muratorie.
Ci auguriamo di essere smentiti e che l’intero iter procedimentale sia stato iniziato e concluso in conformità ai principi di correttezza, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Attendiamo fiduciosi.