Adesso Modugno con Dignità

COMUNICATO STAMPA

Passare dalla protesta alla proposta è la ragione fondante del Movimento politico “Adesso Modugno con Dignità”. Questo passaggio è fondamentale, specie quando occorre affrontare argomenti di grande rilevanza quali la sostenibilità ambientale degli stabilimenti industriali che intendono insediarsi o che sono già insediati sul nostro territorio ed il loro impatto sulla salute pubblica.
A tal proposito riteniamo che sia opportuno effettuare scelte precise che definiscano, una volta per tutte, cosa può o non può insediarsi nelle nostre aree produttive. Per fare questo è necessario dotarsi di strumenti opportuni:
•mappatura di tutte le attività a rischio rilevante già presenti nelle aree industriali che insistono sul territorio, compresa quella ASI;
•variante al Piano Regolatore Generale che definisca, con chiarezza, quali attività possono o non possono insediarsi;
•variante al Piano Urbanistico Esecutivo del Consorzio ASI, che occupa circa il settanta percento del nostro territorio, in linea con quanto intendiamo proporre per le aree industriali direttamente interessate dal nostro Piano regolatore.
Per questo abbiamo elaborato una proposta d’indirizzo del Consiglio Comunale che preveda quanto sopra scritto.
Proposta aperta al contributo di tutte le forze politiche, associazioni culturali e di categoria presenti nel nostro Comune, consci che argomenti quali ambiente e sviluppo del territorio sono patrimonio collettivo e pertanto debbono portare a scelte ed azioni il più possibile condivise.

L’assemblea Generale del Movimento

Il coordinatore del Movimento politico “Adesso Modugno”

I consiglieri comunali:
Giuseppe Pascazio
Giuseppe Lacalamita
Massimiliano Spizzico
Matteo Brunetta

Oggetto: atto d’indirizzo per la modifica degli artt. 9 e 10 Titolo II delle Norme tecniche d’attuazione del vigente P.R.G, dell ‘art. 9 Titolo I delle stesse e mappatura delle attività riportate negli elenchi A, B e C facenti parte del presente dispositivo d’indirizzo.
Premesso che:
•La politica insediativa di questo Comune si ispira a principi di sostenibilità ambientale nell’ambito industriale e del territorio tutto;
•Restano inalterati tutti gli obblighi e le disposizioni previste dalla legislazione Nazionale e Regionale, inerenti alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, applicabile alle attività produttive di carattere industriale, artigianale e di ricerca;
•L’art. 9 delle Norme tecniche d’attuazione del vigente P.R.G. esclude la possibilità di insediare attività produttive “inquinanti” nelle zone “D” regolamentate dallo stesso;
•L’art. 10 delle Norme tecniche d’attuazione del vigente P.R.G. riferito alle medesime attività produttive rimanda alle normative del Consorzio A.S.I. senza specificare esclusioni di alcun genere;
•L’art. 9 Titolo I delle NTA definisce i comparti edificatori di tipo “B” per attività produttive;
•Si ritiene necessario che tali esclusioni vengano estese anche alle aree normate dal su scritto Art. 10, onde evitare sperequazioni di tipo insediativo ed ambientale;
•La dicitura “inquinanti” di cui al già scritto art. 9 risulta non definire puntualmente le attività produttive da non insediare, creando difficoltà interpretative che possono arrecare danno ai cittadini ed alle imprese.
Atteso che:
•le aree normate di cui al sopra scritto art. 10 Titolo II delle Norme tecniche d’attuazione del vigente P.R.G. ricadono nel territorio Gestito dal Consorzio ASI che dotato di PUE per sua natura sovracomunale;
•che modifiche a detto PUE comportano concertazione fra il Consorzio ed i Comuni aderenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sovrascritta premessa, da INDIRIZZO che le Norme tecniche d’attuazione del vigente P.R.G. vengano modificate come segue:
All’articolo 9 la parola “inquinanti” venga così sostituita:
di cui al seguente Elenco A:
ELENCO A
•Attività a rischio di incidenti rilevanti indicati all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
•Attività a rischio di incidenti rilevanti di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
•Impianti di raccolta e stoccaggio di oli usati (D.Lgs. 27/01/1992 n. 95);
•Impianti di produzione di fitosanitari e biocidi;
•Impianti produttori di gas tossici che richiedono autorizzazione (R.D. 147/27 e s.m.i.);
•Impianti industriali finalizzati alla produzione di materiali cancerogeni, teratogeni, mutageni (art. 61 D.Lgs. 626/94);
•Impianti industriali di produzione e trattamento di materiali a rischio biologico (Titolo X, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
•Impianti di trattamento, ritrattamento, arricchimento, stoccaggio ed eliminazione definitiva di materiali residui radioattivi;
•Concerie;
•Impianti di produzione, confezionamento, recupero di esplosivi e polveri esplodenti;
•Impianti di mangimifici con impiego di prodotti o scarti vegetali ed animali;
•Impianti di produzione e trattamento di grassi e oli vegetali ed animali;
•Impianti di prima e seconda fusione per la produzione di ghise, acciai e materiali non ferrosi;
•Attività estrattive;
•Discariche ed impianti di smaltimento rifiuti anche se finalizzati alla produzione di energia.
A completamento dell’art. 9 si aggiunga la PRESCRIZIONE che per le attività di cui ai successivi elenchi B e C, valga la seguente norma:
Nessuna delle attività di cui agli Elenchi B e C seguenti, onde evitare effetti e/o impatti cumulativi sul territorio, potrà essere insediata nel raggio di 500 m dalle attività di cui al precedente Elenco A preesistenti sul territorio comunale o dai comuni limitrofi confinanti.
ELENCO B
Attività industriali a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 96/82/CE e s.m.i. relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
ELENCO C
Impianti nei quali sono condotte le seguenti attività ad esclusione dei casi in cui tali impianti ricadano all’interno dell’Elenco A:
•Impianti di produzione di prodotti chimici ed inorganici di base;
•Impianti di produzione di fertilizzanti;
•Impianti di stoccaggio e preparati combustibili;
•Zuccherifici;
•Impianti di produzione di paste fibrose per carta;
•Impianti di produzione di cellulosa;
•Impianti di produzione di base di gomma e materie plastiche;
•Tintorie industriali di tessuti e fibre;
•Impianti di produzione di pannelli di fibre, particelle e compensati;
•Impianti di cernita rifiuti per riciclaggio e la loro lavorazione;
•impianti utilizzatori di gas tossici che richiedono autorizzazione (R.D. n. 147/27 e s.m.i.);
•impianti industriali utilizzatori di materiali cancerogeni, teratogeni e mutageni (Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
•Impianti industriali di utilizzazione di materiali a rischio biologico (Titolo X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
•Attività industriali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
Pertanto a seguito di detto indirizzo l’Art. 9” Zone produttive di completamento di tipo D” viene cosi riformulato:
“Sono le zone che comprendono le aree destinate alle attività produttive (piccole e medie industrie, aziende artigiane, depositi, attività commerciali di vendita e distribuzione, rappresentanze) con esclusion
e delle attività di cui all’allegato “A”.
Nessuna delle attività di cui agli Elenchi B e C, onde evitare effetti e/o impatti cumulativi sul territorio, potrà essere insediata nel raggio di 500 m dalle attività di cui al precedente Elenco A preesistenti sul territorio comunale o dai comuni limitrofi confinanti.
Resta inalterata la parte restante dell’articolo in questione ossia da:
“Valgono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici a ………………………………..
………………….. Viene fissato l’Iff pari a 2,5 mc/mq limitatamente alle zone produttive lungo la S.S. 96.”
Che l’ Art. 9. Comparti Edilizi ( Titolo I del vigente P.R.G.) vegna riscritto come segue:
Art. 9. Comparti Edilizi ( Titolo I del vigente P.R.G.)
I comparti di tipo B per attività produttive comprendono:
– aree per gli insediamenti produttivi;
– aree per standards di cui al D.M. 1444/68;
– aree per la viabilità primaria e secondaria.
– Valgono le esclusioni e le prescrizioni di cui all’art. 9 Titolo II del PRG vigente. ( frase da aggiungere) Inoltre da indirizzo che vengano avviate tutte attività, dall’amministrazione e dagli uffici comunali preposti, di concertazione necessarie affinché le NTA del PUE ASI, apportando pertanto variante normativa alle stesse, vengano modificate in modo che l’art. 10 del Titolo II delle Norme tecniche d’attuazione del vigente P.R.G. del nostro Comune abbia la seguente formulazione:

Art. 10 Zona produttiva agglomerato del Consorzio A.S.I.
Sono le zone che ricadono nel perimetro dell’agglomerato Bari-Modugno del Piano di Sviluppo Industriale del Consorzio A.S.I.
Tali aree sono soggette alle normative del suddetto piano eccetto che per le esclusioni e le prescrizioni insediative di cui agli elenchi A, B e C dell’articolo 9 del Titolo II delle NTA del P.R.G. vigente cosi come sopra riportate (N.B. la parte sottolineata è quella da aggiungere) Da ancora indirizzo che venga effettuata al più presto su tutto il territorio comunale interessato da insediamenti industriali, compreso quello normato dal PUE ASI, mappatura di tutte le attività esistenti comprese negli elenchi A, B, e C sopra scritti

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