I compiti del Sindaco

Il sindaco, come è noto, è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini. Mentre al Consiglio comunale è demandato il compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo delle funzioni esecutive svolte dalla Giunta, il Sindaco è l’organo di riferimento responsabile dell’amministrazione comunale. Egli rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta (nonché il Consiglio comunale quando non è previsto il Presidente del Consiglio), sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti nonché all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite all’ente.

Dura in carica cinque anni e qualora abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi, allo scadere del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile; a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale il sindaco provvede:
–    alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni;
–    alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
–    all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;
In qualità di ufficiale di governo – e dunque di organo decentrato dello stato – è competente nelle seguenti materie:
–    stato civile (tiene i registri di stato civile);
–    anagrafe (tiene il registro della popolzione);
–    servizi elettorali (nei Comuni inferiori a 15.000 abitanti il Sindaco assume la carica di ufficiale elettorale);
–     statistica (sovrintende alle operazioni di censimento e di rilevazione statistica);
–     ordine pubblico (prende provvedimenti urgenti ed adeguati al mantenimento o al ripristino dello stesso);
–    pubblica sicurezza (laddove non sia presente un commissariato di polizia, il Sindaco è l’autorità locale di P.S.)
E’ utile inoltre ricordare che, secondo il diritto, la partecipazione popolare è un diritto pubblico delle collettività, una forma di democrazia diretta per cui “nello statuto comunale devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame” (Testo Unico Enti Locali – legge n.267 del 2000).
I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale e tra questi i referendum e le azioni popolari.
Abbiamo voluto fare il punto sulle competenze del sindaco (impropriamente detto primo cittadino) solo per una maggiore informazione sulla questione e per ribadire, ancora una volta, che nessun “politico” ha la bacchetta magica, nemmeno chi lo ha lasciato credere in campagna elettorale e che ha promesso di svolgere il compito dell’ufficio di collocamento nei corridoi degli uffici comunali.

 

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *