Gentile signor Michele,
sollecitati dal suo commento relativo all’articolo “Modugno al voto”, che dimostra ancora una volta l’alto livello di attenzione che i lettori di Bari Sud Ovest rivolgono alle notizie che pubblichiamo, siamo contenti di cogliere l’occasione per fornire ai lettori maggiori informazioni relative alla data fissata per le elezioni amministrative della prossima primavera nella nostra città. Per norma deontologica dei propri redattori BSO pubblica da sempre solo notizie verificate preliminarmente e commenti personali di cui si assumono la responsabilità firmandoli.
Per assicurarsi della data delle votazioni la nostra Grazia Tricarico si è basata su quanto scritto nel decreto del Presidente della Repubblica (scioglimento consiglio comunale Modugno) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e consultabile collegandosi a http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2013/20130009/13A00146.htm che di seguito riportiamo e ha approfondito l’argomento esaminando il comma 4 dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali consultabile al http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00267dl.htm (anche questo riportato di seguito) che recita: “Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge”.
Ad esclusione quindi dei comuni posti in amministrazione straordinaria per gravi infiltrazioni della criminalità organizzata ai sensi dell’art.143 dello stesso decreto (e non è il caso di Modugno, per fortuna) nei comuni commissariati come il nostro, le elezioni si svolgeranno nella data comunicata dal ministro Cancellieri e indicata da BSO.
Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2013
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2012
Scioglimento del consiglio comunale di Modugno e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Modugno (Bari);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da venti consiglieri su ventiquattro assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma l, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Modugno (Bari) e’ sciolto.
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Modugno (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si e’ venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venti componenti del corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente in data 30 novembre 2012, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’integrità’ strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alfonso Magnatta.
Roma, 18 dicembre 2012
Il Ministro dell’interno: Cancellieri
Art. 2
Il dottor Alfonso Magnatta e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 2012
NAPOLITANO
Cancellieri, Ministro dell’interno
Articolo 141 DL n. 267 del 18 agosto 2000,
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche’ contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e’ data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. A
l decreto di scioglimento e’ allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento e’ data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma e’ disposto con decreto del Ministro dell’interno.