In questi mesi abbiamo avuto modo di apprezzare il suo spiccato senso delle istituzioni in uno con le indiscusse capacità di governo e gestione del nostro Comune. In particolar modo ci hanno colpito la sua determinazione e risolutezza nell’affrontare, in tempi brevi, la cosiddetta “questione urbanistica”. Abbiamo appreso che nell’immediatezza del suo insediamento ha creato le condizioni atte alla predisposizione di una variante normativa delle Norme Tecniche di Attuazione del nostro strumento urbanistico che, al fine di superare il vulnus insito nella delibera consiliare n. 75/99, dovrà seguire l’iter procedimentale disciplinato dalla legge regionale n. 56/80 per la sua definitiva approvazione.
L’opportunità di tale variante, pur contenendo elementi tecnico/normativi certamente apprezzabili e positivi, deve essere riconsiderata in ragione delle recenti vicende giudiziarie che hanno visto chiamate in giudizio innanzi al TAR Puglia Bari il Comune di Modugno e la Regione Puglia.
Infatti, come lei ben sa, il 10 dicembre u.s. è stata depositata presso la segreteria del TAR Puglia Bari, sez. III, la sentenza n.1520/2014 con la quale il Giudice amministrativo, nel dichiarare la illegittimità del provvedimento del 24 settembre 2014 di sospensione del permesso di costruire n. 7/2014 ha, di fatto, riconosciuto l’illegittimità della sospensione medio termine impiegata dall’ente comunale e dalla Regione Puglia per fronteggiare le problematiche connesse alla delibera consiliare n. 75/99.
La richiamata pronuncia giurisdizionale, nell’assoluto rispetto delle prerogative conseguenti alla sua nomina, ci porta a sottoporre alla sua attenzione le seguenti riflessioni.
In particolare:
../ Non le sarà sicuramente sfuggita che l’illegittimità della disposta sospensione era talmente manifesta che l’adito TAR ha definito il relativo giudizio in sede di decisione della domanda cautelare presentata dai ricorrenti, senza fissare una nuova udienza di merito che si sarebbe tenuta non prima di un anno dalla data della camera di consiglio;
../ Avrà avuto modo di riscontrare che il Giudice amministrativo, come innanzi anticipato, ha chiaramente ritenuto inadeguato ai fini della risoluzione delle annose problematiche connesse alla normativa urbanistica comunale il ricorso all’istituto della sospensione così come disciplinato dalla legge n. 241/90, spingendosi addirittura -con fare propulsivo- a consigliare la strada provvedimentale da scegliere;
../ Pur non essendo lo scrivente un giurista e senza voler semplificare un problema che assilla la nostra municipalità, si ha ragione di ritenere che con la sentenza n. 1520/2014 il TAR Puglia Bari ha riconosciuto la legittimità delle determinazioni provvedimentali rilasciate dalla competente struttura tecnica comunale in applicazione delle norme adottate con l’ormai famosa delibera consiliare n. 75/99 che, contrariamente a quanto alcuni sostengono, sono ad oggi valide ed efficaci.
A sommesso avviso del movimento che mi onoro di rappresentare, le riflessioni che precedono rendono oltremodo opportuno, considerato che il TAR Puglia ha ritenuto valide ed efficaci le norme di cui alla delibera consiliare n. 75/99 e quindi applicabilì, lasciare la predisposizione e successiva adozione della variante allo strumento urbanistico al futuro consiglio comunale affinché possa risultare garantita suo tramite la massima condivisione delle scelte urbanistiche da parte della collettività cittadina.
Il coordinatore di Adesso! Modugno con dignità
Dott. Ing. Marco Corriero