Guido Rossa 2 contro il comune di Modugno

cooperativa Guido RossaBari Sud Ovest, nel riportare le notizie di interesse dei lettori che riguardano il nostro territorio, si attiene il più fedelmente possibile a documenti e testimonianze di fatti e avvenimenti e per questo pubblichiamo un ampio stralcio del ricorso presentato al TAR da Peppino Scognamillo, legale rappresentante della cooperativa edilizia “Guido Rossa 2” contro il comune di Modugno,

in persona del sindaco pro tempore, per l’annullamento di una nota del 17.10.2011 (prot. n. 50550) ricevuta dal dirigente del settore urbanistica del comune di Modugno, ing. Emilio Petraroli con la quale veniva comunicata la decisione del comune di non accogliere la richiesta della cooperativa per l’assegnazione di tutta la volumetria destinata ad Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), con la sola esclusione di quella destinata all’iniziativa pubblica dello IACP, da realizzare sulle aree di proprietà della cooperativa nel Comparto A/2.
Questi, sommariamente i fatti elencati nel ricorso:
1) La Cooperativa “Guido Rossa 2” si è costituita con Io scopo sociale di realizzare “senza fini di privata speculazione” la costruzione di alloggi da assegnarsi in proprietà o in locazione ai propri soci svolgendo la necessaria attività con carattere mutualistico, nell’ambito ed entro i limiti fissati dalle leggi presenti e future in materia di edilizia economica e popolare.
2) ll Comune di Modugno è dotato di un regolamento, approvato con delibera del consiglio comunale n. 33 del 21/07/2008 con il quale all’art. 5 individua i soggetti attuatori dell’ERP stabilendo in particolare che i lotti delle aree ERP ove non trattenuti dal Comune per la realizzazione in proprio di edilizia sovvenzionata potranno essere assegnati:
a) con diritto di superficie allo IACP per l’edilizia sovvenzionata;
b) con diritto di proprietà per la parte residua alle cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzioni e loro consorzi, con preferenza dei proprietari espropriati.
Preferenza che può essere esercitata solo nel Comparto ove si e proprietari e nei limiti previsti nei successivi articoli.
Nell’art. 6 il regolamento comunale prescrive che la volumetria prevista dal comparto come destinata ad ERP venga quindi ripartita per:
a) il 50% assegnato con diritto di proprietà ai soggetti proprietari espropriati;
b) il 15% con diritto di superficie allo IACP o al Comune per edilizia sovvenzionata;
c) il 35% alle cooperative edilizie e loro consorzi non proprietari di suolo;
3) la cooperativa edilizia “Guido Rossa 2” era già proprietaria, come promissaria acquirente, di un’area pari a mq. 23.972,81 costituente il 69% dell’intera area di mq. 34.743,58 dell’intero comparto A2 e formulava come principale proponente in data 27.01.2009 la proposta del piano di lottizzazione per tale comparto, e precisava che la proposta della cooperativa consisteva nella rinuncia a realizzare edilizia residenziale privata libera volendo “costruire sull’intera superficie di cui è proprietaria o promissaria acquirente esclusivamente case destinate all’edilizia residenziale pubblica senza rispettare le quote di riparto della volumetria delle aree sottoposte al regime di edilizia residenziale pubblica indicate nell’art. 6 dei criteri e delle procedure per l’assegnazione per l’edilizia residenziale pubblica di cui ai piani esecutivi dei comparti di tipo “A” del viqente P.R.G.C.. Pertanto la Cooperativa realizzerà di fatto alloggi sociali di E.R.P. su tutta la volumetria residenziale ad essa spettante, oltre che su quella appositamente dal P.R.G. all’edilizia pubblica”.
4) Tale proposta di lottizzazione, compreso la relazione illustrativa veniva integralmente adottata dal consiglio comunale con la deliberazione n. 41 del 23.07.2010 e quindi definitivamente approvata con la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 28.03.2011 facendo prevalere la previsione dell’art. 35 comma 11 della Legge 865/1971 e successive modificazioni ed interpretazioni, rispetto all’art. 6 del regolamento comunale di Modugno;
5) Confidando su tali approvazioni del consiglio comunale e su tutti i successivi incontri formali ed informali intercorsi tra la cooperativa e gli amministratori e dirigenti comunali di Modugno, in cui sempre era stato confermato tale assenso sulla proposta della cooperativa, e considerata la prevalenza della legge nazionale sul regolamento comunale, la cooperativa cominciava a dare attuazione al proprio programma costruttivo per alloggi da realizzare sull’intera area di sua proprietà ricevendo le anticipazioni finanziarie dagli stessi soci della cooperativa, alcuni dei quali erano costretti ad indebitarsi con le Banche per contrarre i mutui e quindi ad appaltare la costruzione;
6) In data 09.09.2011 la cooperativa formalizzava una richiesta al sindaco ed al dirigente del Settore urbanistico di esplicitare la possibilità per la cooperativa di realizzare l’ERP in diritto di proprietà, escluso quella sovvenzionata di superficie, sull’intera area di sua proprietà, nel legittimo esercizio del diritto di preferenza, al fine di chiarire i dubbi avanzati da qualche nuovo amministratore comunale che aveva invece paventato la necessità di una preventiva modifica dell’art. 6 del regolamento comunale.
7) A tale richiesta il nuovo dirigente del settore urbanistica rispondeva con la nota prot. n. 50550 del 17.10.2O11 con la quale comunicava la non accoglibilità della richiesta “in quanto contrastante con i criteri stabiliti dal regolamento comunale come già evidenziato dal dirigente protempore Ing. Capriulo del 24.06.2010 punti 3.2 e 4”. Ometteva però l’attuale dirigente che il suo predecessore, ing. Capriulo, dopo la relazione del 24.06.2010 richiamata, aveva presentato al consiglio comunale del 23.07.2010, così come risulta nella stessa deliberazione, un “nuovo parere, reso in data odierna sulla proposta di deliberazione, che è da intendersi integralmente sostitutivo di quello reso nella proposta innanzi riportata” (quella richiamata dal nuovo dirigente) e nel corso di tale ultimo parere lo stesso ing. Capriulo afferma testualmente: “atteso che i rilievi dell’ufficio, in ordine al diritto di prelazione sollevato al p.to 3.2 della relazione, siano da ritenersi superati con al vigenza della richiamata D.C.C. n. 40/2010 …..esprime parere favorevole in linea tecnica all’adozione del Piano esecutivo”. Conseguentemente il consiglio comunale “letta e fatta propria la relazione tecnica che precede, così come integrata dal parere espresso in data 23.07.2010 ….. delibera di adottare….. il P.d.L.  relativo alla attuazione del Comparto edilizio “A2” composto dei seguenti elaborati grafici..,.. – Tav R1 – Relazione tecnico illustrativa” senza apportare alcuna modifica o parziale rigetto alla proposta della Cooperativa e senza richiamare le osservazioni del punto 3.2 della relazione illustrativa del dirigente del settore del 24.06.2010, osservazioni dallo stesso dirigente ritenute superate con la successiva nota del  23.07.2010.
8) Pertanto la nota prot. 50550 del 17.10.2011 del dirigente del settore urbanistica, così come gli altri atti limitatamente alla parte lesiva dell’interesse della cooperativa, sono palesemente illegittimi per violazione della normativa statale in materia di preferenza per le cooperative proprietarie in sede di espropriazione delle aree per l’edilizia economica e popolare, oltre che manifestamente viziate da eccesso di potere.
9) Per questo si chiede al TAR di Bari l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati.

Questa la sintesi del ric
orso. Qui è possibile scaricare la copia del ricorso in formato pdf, per chiunque volesse approfondire la questione. Non è compito di BSO entrare nel merito della diatriba innescatasi fra la cooperativa Guido Rossa 2 e il comune di Modugno ma saremmo lieti nel caso ricevessimo, per pubblicarle, informazioni o chiarimenti da parte della istituzione comunale.

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